A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
• bonifico bancario o postale;
• ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Rientrano principalmente nell’art. 15 del TUIR: le spese sanitarie, le spese veterinarie, le spese funebri, le spese per scuole, università …, le spese acquisto abbonamenti di trasporto.
Per cui, dal 2020, le visite specialistiche, fisioterapiche, … dovranno essere pagate tramite mezzi tracciabili (non contanti) per aver diritto alla detrazione.

Tale disposizione non si applica:
• alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
• alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Per maggiori informazioni, scaricate la circolare allegata o contattate lo Studio al 041-913890 o tramite e-mail scrivendo a info@lgcommercialisti.com

Pagamento spese Sanitarie per detrazioni