La risoluzione n. 4/E resa dall’Agenzia delle entrate il 17 gennaio 2017 offre lo spunto per analizzare gli elementi costitutivi della “stabile organizzazione” ed i casi in cui una sede fissa d’affari non configura una stabile organizzazione.
L’Agenzia delle entrate, nella citata risoluzione n. 4/E, afferma, infatti, che, in forza dell’art. 5, paragrafo 4, lett. a), del modello di convenzione OCSE e dell’art. 162, comma 4, letta. a), del TUIR, un centro di immagazzinamento e di distribuzione non configura, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, una “stabile organizzazione” dell’impresa non residente che ne ha la disponibilità qualora presso il medesimo centro risultino «depositati, esposti o consegnati solo prodotti di proprietà» della medesima impresa.
Viceversa, continua l’Agenzia delle entrate, una stabile organizzazione si configurerebbe nel caso in cui il soggetto non residente «svolgesse anche attività di “deposito, di esposizione o di consegna di merci” di proprietà di altre imprese», anche se appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale, con la conseguenza che l’esclusione della stabile organizzazione presuppone «la circostanza che tutte le operazioni di cessione di prodotti finiti che [l’impresa non residente] intende realizzare siano precedute dalla fuoriuscita di tali prodotti dagli spazi di cui la stessa [impresa] abbia la disponibilità». L’Agenzia delle entrate evidenzia, inoltre, come il positivo verificarsi della fattispecie astratta recata dall’art. 5, paragrafo 4, lett. a), del modello di convenzione OCSE e dall’art. 162, comma 4, lett. a), del TUIR esiga che presso la sede fissa d’affari posseduta in Italia «non venga svolta qualsiasi altra attività diversa da quelle di “deposito, di esposizione o di consegna di merci”, quale ad esempio l’attività commerciale di raccolta degli ordini, nonché di vendita dei prodotti [dell’impresa non residente]».