La recente Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha prorogato le agevolazioni dell’iper e del super ammortamento anche per gli acquisti effettuati nel 2018, ed ha aggiunto un credito d’imposta del 40% relativamente al costo del personale dipendente in relazione al tempo dedicato per partecipare a corsi e master in materia di innovazione aziendale.

In merito all’ambito oggettivo, è confermato che gli investimenti agevolabili sono quelli riferiti all’acquisto di beni mobili strumentali con aliquota di ammortamento almeno pari al 6,5%, anche se acquisiti in base a contratto di leasing, ovvero tramite appalto o in economia.

La recente Risoluzione 24 novembre 2017, n. 145/E, ha precisato che l’agevolazione spetta anche per i beni di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ed è fruibile per intero nell’anno di acquisto se i beni sono stati ammortizzati integralmente nell’anno, ovvero lungo il periodo di ammortamento se gli stessi sono stati soggetti ad ammortamento.

Relativamente al momento in cui si considera effettuato l’investimento, si rendono applicabili le regole di cui all’art. 109 T.U.I.R., con la conseguenza che si deve aver riguardo (Circolare n. 4/E/2017):

  • alla consegna o spedizione in caso di acquisto diretto (ovvero al successivo momento in presenza di clausole che differiscono il passaggio della proprietà);
  • alla consegna del bene per i beni acquisiti in leasing (ovvero al successivo esito positivo del collaudo);
  • per i beni realizzati in economia rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato;
  • gli investimenti realizzati tramite contratto di appalto, rilevano la data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, la data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente:in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL).

Per quanto riguarda il momento a partire dal quale il soggetto può fruire dell’agevolazione, per quanto riguarda il super ammortamento è sufficiente l’entrata in funzione del bene, mentre per l’iper ammortamento è richiesta anche l’interconnessione del bene con il sistema aziendale.

I soggetti che possono fruire delle agevolazioni sono tutte le imprese (a prescindere dalla forma giuridica adottata e dal regime contabile), mentre gli esercenti arti e professioni possono fruire solo del super ammortamento.

 

 

Super ammortamento

Come anticipato, la Legge di Bilancio dispone la proroga del super ammortamento a tutti gli investimenti fino al 31 dicembre 2018, ma con due importanti novità:

  • la misura dell’agevolazione scende dal 40% al 30%;
  • sono esclusi dall’agevolazione tutti i mezzi di trasporto indicati nell’art. 164 del T.U.I.R. (compresi quelli di cui alla lett. a) utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa).

Relativamente al primo aspetto di novità, è bene osservare che l’art. 1 c. 8, L. n. 232/2016, ha disposto la precedente proroga del super ammortamento a tutti gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia stato corrisposto un acconto almeno del 20% e sia stato accettato l’ordine.

Ora, con la nuova proroga disposta dalla Legge di Bilancio (L. 27 dicembre 2017, n. 205), ma “ridotta” al 30%, resta ferma l’agevolazione del 40% per tutti gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 per i quali alla data del 31 dicembre 2017 sussistano le citate condizioni (acconto del 20% e accettazione dell’ordine).

Schematizzando, è quindi necessario distinguere gli investimenti:

  • effettuati (competenza) entro il 31 dicembre 2017, per i quali l’agevolazione è concessa nella misura del 40%, a prescindere dalle vicende finanziarie o di conferma dell’ordine entro una certa data;
  • effettuati (competenza) nel periodo 1 gennaio 2018 – 30 giugno 2018, per i quali l’agevolazione è pari al 40% se entro il 31 dicembre 2017 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia stata la conferma dell’ordine, ovvero pari al 30% negli altri casi;
  • effettuati (competenza) nel periodo 1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018, per i quali la misura del super ammortamento è pari al 30%.

In aggiunta, la legge di Bilancio garantisce il super ammortamento del 30% anche per gli investimenti effettuati nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% e vi sia l’accettazione dell’ordine.

In merito al secondo aspetto di novità, la Legge di Bilancio ha voluto escludere dall’agevolazione tutti i veicolicontemplati dall’art. 164 T.U.I.R., compresi quelli deducibili integralmente in quanto utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa (di cui alla lett. a). Pertanto, il super ammortamento nella misura del 40% riguarda solamente i veicoli di cui alla citata lett. a) dell’art. 164 T.U.I.R. consegnati entro il 31 dicembre 2017, ovvero quelli consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali alla data del 31 dicembre 2017 sua stato pagato un acconto almeno del 20% e l’ordine sia stato confermato.

 

 

Iper ammortamento

A differenza di quanto previsto per il super ammortamento, la proroga dell’iper ammortamento è una replica del meccanismo già previsto per gli investimenti eseguiti nel corso del 2017 e la misura dell’agevolazione è confermata nel 150%.

Sono oggetto di iper ammortamento non solo gli investimenti eseguiti nel 2018, ma anche quelli effettuati nel 2019 (fino al 31dicembre), a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e che l’ordine sia stato confermato.

Un aspetto particolare riguarda l’ipotesi di cessione del bene agevolato durante il periodo di ammortamento, a fronte della quale normalmente cessa l’agevolazione (ferma restando la deduzione già fruita durante il periodo di possesso).

Con la Legge di Bilancio è stabilito che in caso di cessione del bene, l’agevolazione continua ad essere fruita a condizione che sia acquistato nello stesso periodo d’imposta un altro bene strumentale nuovo con le caratteristiche per fruire dell’iper ammortamento.

Sul punto, è bene osservare in primo luogo che l’acquisto di un altro bene nuovo consente all’impresa di continuare a fruire dell’iper ammortamento in relazione al bene oggetto di cessione, per il quale è quindi deducibile (con variazione in diminuzione) il 150% dell’ammortamento calcolato con le aliquote tabellari.

In merito alla misura dell’agevolazione, è previsto che si debba aver riguardo al minore tra il costo di acquisto del bene originario e quello acquistato in sostituzione.

In secondo luogo, il meccanismo in questione si dovrebbe applicare agli acquisti di beni eseguiti successivamente allo spirare del periodo agevolato (ad esempio nel 2020), poiché per i beni acquisiti durante il periodo agevolato, sia pure in sostituzione di quelli già oggetto di iper ammortamento, l’agevolazione sarà computata sul costo di acquisto del bene nuovo.

È bene osservare che la prosecuzione dell’iper ammortamento sul bene ceduto richiede che l’acquisto del bene in sostituzione di quello ceduto, l’interconnessione e la perizia (o l’autocertificazione) avvengano nello stesso esercizio.

 

 

Software

Nell’ambito della proroga disposta per l’iper ammortamento, il legislatore ha altresì confermato la possibilità di fruire del super ammortamento del 40% (misura confermata) anche per gli acquisti di software eseguiti nel 2018 per le imprese che nel contempo eseguono investimenti iper ammortizzabili.

Si ricorda che la Cicorcolare n. 4/E/2017 ha precisato che l’agevolazione per l’acquisto del software spetta a condizioneche l’impresa esegua investimenti agevolabili con l’iper ammortamento, ma non è richiesto che il software sia necessario per l’interconnessione del bene agevolato.

La Legge di Bilancio estende l’agevolazione anche all’acquisto di sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping per le imprese che operano nell’e-commerce, nonché ai servizi digitali per la fruizione immersiva, ricostruzioni 3D e realtà aumentata, ed infine al software per la gestione della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività.

 

 

Credito d’imposta per formazione del personale

Al fine di consentire alle imprese di formare il personale per l’utilizzo dei beni acquistati con l’iper ammortamento (industria 4.0), la Legge di Bilancio concede un credito d’imposta del 40% del costo del personale in relazione alla frequenza di corsi e master finalizzati all’utilizzo dei beni 4.0.

Il credito in questione è previsto solamente per le spese del personale sostenute nel periodo d’imposta 2018, con un massimale pari ad euro 300.000, e viene richiesto che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

È demandato ad un decreto attuativo, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, il compito di disciplinare le modalità di fruizione del credito d’imposta in esame.