Il DDL di Bilancio 2018, nella versione attualmente in discussione in Parlamento, contiene all’art. 7, dal titolo “Sostegno agli investimenti delle PMI – Nuova Sabatini”, nuove risorse finanziarie per gli investimenti in tecnologie digitali – Industria 4.0; si tratta in sostanza di nuove risorse per la cd. Sabatini-ter.
Sabatini – ter: la norma modificata in questi anni
La Sabatini–ter modificata più volte dal legislatore in questi anni è finalizzata alla concessione ed erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad alto valore tecnologico da parte delle P.M.I.; l’agevolazione riguarda anche l’acquisto di beni immateriali, tra cui software, sistemi, piattaforme e applicazioni.
Lo strumento agevolativo definito “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal Decreto Legge del Fare (art. 2 D.L. n. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (P.M.I.) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
Lo stesso art. 2, al comma 2, aveva previsto la concessione di finanziamenti, entro il 31 dicembre 2016, da parte di banche o società di leasing, aderenti alla Convenzione Mise-Abi-Cdp, a valere su un plafond di provvista, costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp).
Con il successivo D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1, dell’art. 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle P.M.I. anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista Cdp.
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017
I commi da 52 a 57, dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2017, veicolata nella L. n. 232/2016, hanno prorogato di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Sabatini-ter).
La Legge di Bilancio 2017, al fine di favorire per la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, ammette ai finanziamenti e ai contributi statali previsti dalla misura agevolativa della “Sabatini-ter”, gli investimenti realizzati dalle micro, piccole, e medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).
Tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Per tali tipologie di investimenti in tecnologie, il contributo statale in conto impianti di cui al citato art. 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013 è concesso, con una maggiorazione del 30% rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina (art. 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013 e relative disposizioni attuative), fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea applicabile in materia di aiuti di Stato.
Con la Circolare n. 95925 del 31 luglio 2017, il Ministero dello Sviluppo economico interviene nuovamente sulla disciplina della Nuova Sabatini, integrando la precedente Circolare n. 14036/2017.
La Circolare n. 95929, del 31 luglio 2017, del MISE aggiunge alla suindicata Circolare 14036/2017, le seguenti definizioni:
- “interconnessione”: l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program di cui all’allegato 6/A; l’interconnessione deve possedere le caratteristiche obbligatorie previste dal paragrafo 11.1.1, punto 2, della Circolare dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo economico n. 4/2017;
- “integrazione”: l’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo di cui all’allegato 6/A; l’integrazione deve possedere le caratteristiche obbligatorie previste dal paragrafo 11.1.1, punto 3, della Circolare dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo economico n. 4/2017.
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Domanda: Quali sono i beni agevolabili ai fini della Sabatini–ter ? |
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Risposta: La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili: macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) è stata estesa dalla Legge di Bilancio per il 2017 ai cd. investimenti “Industria 4.0”: macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (art. 1, comma 55 della Legge di Bilancio 2017). Per tali investimenti, per i quali è stata costituita apposita riserva di risorse pari al 20% di quelle stanziate dalla stessa Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 54 della Legge di Bilancio 2017) ed una maggiorazione del 30% dell’entità del contributo statale in conto impianti concedibile a valere su di esse (art. 1, comma 56 della Legge di Bilancio 2017). |
La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
- hanno meno di 250 occupati;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa quella che:
- ha meno di 50 occupati;
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa quella che:
- ha meno di 10 occupati;
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
I due requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
Ai fini del D.M. 18 aprile 2005, recante il titolo “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”:
- per fatturato, corrispondente alla voce A.1, del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari;
- per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale;
- per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
Per le nuove imprese:
- il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice civile;
- il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al punto precedente.
Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell’azienda, devono entrambi sussistere.
Per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile. Per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale.
I dipendenti vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA).
Si considerano dipendenti i lavoratori dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell’ULA ma devono percepire dei compensi per l’attività lavorativa svolta.
La verifica dello status di impresa deve essere effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, prendendo in considerazione i dati dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato.
Le novità dal DDL di Bilancio 2018: rifinanziamento fino al 2023
Il DDL di Bilancio 2018, in materia di Sabatini–ter, rifinanzia l’autorizzazione di spesa prevista per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti per l’acquisto, con finanziamento a tasso agevolato, da parte delle PMI, di macchinari, impianti e attrezzature (art. 2, comma 4 D.L. n. 69/2013 come integrato da ultimo dalla Legge di bilancio per il 2017).
E’ disposto che una quota pari al 30% delle risorse stanziate sia riservata alla concessione dei contributistatali in conto impianti in forma maggiorata per i cd. investimenti “Industria 4.0” (big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti) di cui al comma 56 dell’arti. 1 della Legge di Bilancio 2017.
Ai sensi di tale disposizione, per gli investimenti “Industria 4.0”, la maggiorazione è del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili alla misura.
Le risorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la riserva, rientrano nella disponibilità complessive della misura.
Il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati è prorogato dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Si evidenzia che la relazione del Governo che accompagna il DDL di Bilancio 2018 osserva come il meccanismo virtuoso della Nuova Sabatini-ter fa sì che per ogni euro di contributo in conto impianti vengano generati non meno di 12 euro di finanziamenti e ancora di più di investimenti. Pertanto, il rifinanziamento proposto dall’articolo in esame di 330 milioni di euro in sei anni (2018-2023) potrà generare, sempre secondo la citata Relazione, nel periodo, oltre 4 miliardi di euro di investimenti in macchine e impianti (in gran parte innovativi e riferiti a “Industria 4.0”; sono esclusi dalla misura terreni e fabbricati).
A seguito del rifinanziamento, tenuto della copertura, con le attuali risorse, delle richieste che verranno presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2018, e di ulteriori disponibilità derivanti da revoche o rinunce, potranno essere accolte le richieste di contributo per tutto l’anno 2018.
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