Si tratta di un’agevolazione introdotta al fine di stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese e consistente in un credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di euro all’anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Possono accedervi tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Le nuove risposte rese dal Ministero dello Sviluppo economico si riferiscono alla riconducibilità al bonus delle attività di ricerca e sviluppo afferenti alle fasi di “ricerca ed ideazione estetica” e “realizzazione dei prototipi” del settore tessile e moda. Sul punto il MISE ha confermato che tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al nuovo credito d’imposta “possano rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, evidentemente non destinati alla vendita. Ciò nel presupposto che in tali comparti produttivi il mantenimento del livello di competitività richiede all’impresa anche continui investimenti per l’introduzione di prodotti nuovi o notevolmente migliorati per il mercato”.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 174, del 29 luglio 2015, il Decreto del Ministero delle Finanze del 27 maggio 2015, rubricato “Attuazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo“; l’iter di questa importante agevolazione è stato molto travagliato, con rinvii e rimodulazioni dell’intensità di aiuto, con particolare riferimento alle fonti di coperture del provvedimento. La norma dispone che a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Quali sono le attività che consentono di usufruire del credito

Nella tabella che si riporta si evidenziano quali sono le spese che possono usufruire del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

 

Tabella n. 1 – Soggetti beneficiari dell’agevolazione

 

 

I costi di competenza

Il Decreto in commento prevede che ai  fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi di competenza, del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili.

 

Misura massima delle agevolazioni

Il credito d’imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel minore periodo.

Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva è calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione.

Per «spesa incrementale complessiva» si intende la differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione.

La documentazione e i controlli

I controlli sono svolti dall’Agenzia delle Entrate sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al D.Lgs. 39/2010.
Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel citato Registro.
Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione, si applicano le disposizioni dell’art. 64 del codice di procedura civile.
In ogni caso, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare tutta la documentazione, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d’imposta.

Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto.

Qualora, nell’ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall’Agenzia delle Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Sono fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo.

 

La determinazione del credito

La struttura dell’agevolazione è caratterizzata dal computo dell’investimento incrementale, ossia delle spese sostenute nel periodo di vigenza del bonus in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti nei tre periodi d’imposta precedenti (coincidenti con gli anni dal 2012 al 2014 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Il comma 7, dell’art. 3, della Legge 23 dicembre 2013, n. 145, non definisce in modo chiaro la base di calcolo su cui applicare la percentuale premiale del 50%, come detto riservata alle tipologie di spesa elencate relative al personale altamente qualificato e ai contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati.

La norma citata, infatti, testualmente dispone che “per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6, il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime”. Ecco quindi la necessità di stabilire se la percentuale premiale maggiore (50% anziché 25%) debba essere riservata all’incremento delle specifiche spese cui la stessa è riferita, calcolato in via autonoma, ovvero il computo deve avere riguardo a tutte le spese di  ricerca e sviluppo procedendosi poi, solo qualora venga ad emersione un incremento complessivo, alla ripartizione tra le due tipologie soggette a benefici differenti.

 

Per maggiori informazioni contattateci allo 041-913890 o tramite e-mail scrivendo a info@lgcommercialisti.com